
«Non è l'intensione della pena che fa il
maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa; perché la nostra
sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate
impressioni che da un forte ma passeggiero movimento. L'impero dell'abitudine è
universale sopra ogni essere che sente, e come l'uomo parla e cammina e
procacciasi i suoi bisogni col di lei aiuto, così l'idee morali non si stampano
nella mente che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile ma
passeggiero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato
esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio,
ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più
forte contro i delitti. Quell'efficace, perché spessissimo ripetuto ritorno
sopra di noi medesimi, io stesso sarò ridotto a così lunga e misera condizione
se commetterò simili misfatti, è assai più possente che non l'idea della morte,
che gli uomini veggon sempre in una oscura lontananza.»
Cesare Beccaria, Dei delitti e delle
pene
PROEMIO: «Con la più grande soddisfazione del
Nostro paterno cuore Abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle
pene congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le reazioni, e
mediante la celere spedizione dei Processi, e la prontezza e sicurezza della
pena dei veri Delinquenti, invece di accrescere il numero dei Delitti ha
considerabilmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e
quindi Siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire la
riforma della Legislazione Criminale, con la quale abolita per massima costante
la pena di Morte, come non necessaria per il fine propostosi dalla Società
nella punizione dei Rei, eliminato affatto l'uso della Tortura, la
Confiscazione dei beni dei Delinquenti, come tendente per la massima parte al
danno delle loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel delitto, e
sbandita dalla Legislazione la moltiplicazione dei delitti impropriamente detti
di Lesa Maestà con raffinamento di crudeltà inventati in tempi perversi, e
fissando le pene proporzionate ai Delitti, ma inevitabili nei respettivi casi,
ci Siamo determinati a ordinare con la pienezza della Nostra Suprema Autorità
quanto appresso.»

Legge di riforma
criminale del 30 novembre 1786, n. 59