La “virtus derelicta” di Francesco di Marchia

Francesco di Marchia, teologo attivo presso l’Università di Parigi nella prima metà del Trecento, fu probabilmente il primo esponente della Scolastica a prospettare una teoria della forza impressa.

Lo studioso si confrontò con la spiegazione aristotelica del moto violento nel suo commento alleSentenze di Pietro Lombardo. La discussione sulla forza impressa è sviluppata, in particolare, nel libro IV: un contesto squisitamente teologico. La quaestio con cui si apre il libro, infatti, recita: Utrum in sacramentis sit aliqua virtus supernaturalis insistens sive eis formaliter inhaerens. Si trattava di comprendere se il potere di produrre la grazia conferita mediante i sacramenti risiedesse nei sacramenti stessi o provenisse da Dio in maniera diretta. La questione della forza impressa, quindi, è introdotta in analogia al problema della causalità sacramentale. Questa impostazione del problema non ci stupisce: è tipico dei pensatori della Scolastica spiegare questioni di natura teologica con paragoni attinti dalla filosofia naturale. L’analogia tra sacramenti e proiettili è la seguente: in entrambi c’è una certa potenza residua, la quale può produrre degli effetti.

Il pensatore francescano, riflettendo sulla spiegazione aristotelica del movimento, si chiede quale sia la causa della continuazione del moto violento e giunge alla seguente conclusione: il moto violento deriva da una qualche forza abbandonata nel proietto dal primo motore che effettua il lancio. L’espressione utilizzata dal francescano è ab aliqua virtute derelicta. La causa della continuazione del moto è dunque una virtus derelicta: una forza residua, abbandonata dal motore iniziale. Questo stesso concetto viene ribadito in un altro passo, a proposito del lancio di una pietra verso l’alto; scrive di Marchia: «Unde est sciendum, quod est duplex virtus movens aliquod grave sursum, quaedam motum inchoans sive grave ad motum aliquem determinans et ista virtus est virtus manus; alia virtus est motum exequens inchoatum et ipsum continuans et ista est causta sive derelicta per motum a prima» (cfr. In Sent., IV, 1). Ci sono dunque due forze: una è quella iniziale dovuta alla mano, l’altra è quella abbandonata dalla forza precedente. Occorre ora stabilire da cosa esattamente venga accolta tale forza. Essa viene lasciata, dal primo motore, nel mosso o nel mezzo? La seconda opzione coincide con la posizione aristotelica e viene descritta nei dettagli da Francesco di Marchia per poi essere rifiutata. La virtus derelicta, sostiene il francescano, si trova nel mosso e non nel mezzo (scrive infatti il pensatore medievale: «sed contra hoc [contro la posizione aristotelica] arguo et ostendo, quod huiusmodi virtus prius sit in lapide vel in quocumque alio gravi moto, quam in medio», cfr. In Sent., IV, 1). Nell’affermarlo, Francesco di Marchia adduce due motivazioni interessanti. Innanzi tutto, è preferibile collocare la forza abbandonata nel mosso piuttosto che nel mezzo per seguire il principio di economia: è inutile fare col più ciò che si può fare col meno («tum quia frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora», cfr. In Sent., IV, 1). È più semplice, sostiene il francescano, spiegare la continuazione del moto violento se la si attribuisce ad una forza impressa nel corpo stesso piuttosto che nel mezzo; non c’è alcuna necessità di coinvolgere nella descrizione del funzionamento del moto violento anche il mezzo quando sono sufficienti a spiegarlo il motore, il mosso e la forza che passa dall’uno all’altro. In secondo luogo, la spiegazione che esclude il mezzo come recettore della forza impressa sembra rispettare meglio le apparenze dei fenomeni: «tum secundo quia hoc ponendo melius et facilius salvantur omnia apparentia […]» (cfr. In Sent., IV, 1).

Nonostante Francesco di Marchia sostenga che sia più credibile la teoria per la quale la virtus derelicta sia abbandonata nel mosso, c’è un passo in cui il francescano sembra ammettere che ci sia anche una virtus abbandonata dal proiciente nel mezzo. Di Marchia scrive «non enim nego virtutem huiusmodi recipit etiam in medio» (cfr. In Sent., IV, 1). Ci sono due moti che concorrono, quindi, allo spostamento violento di un corpo: il moto del corpo stesso, derivato dalla forza abbandonata, e il moto dell’aria il quale contribuisce in maniera secondaria al movimento del proietto («Ex quo sequitur quod, quando lapis vel aliquod grave sive etiam leve movetur in medio, quod concurrunt ibi duo motus, videl. motus ipsius lapidis, qui est immediate a virtute derelicta in lapide, et etiam motus aeris, qui etiam facit licet non immediate ad motum lapidis […]», cfr. In Sent., IV, 1).

Francesco di Marchia ci fornisce anche una descrizione della virtus derelicta: ci spiega, cioè, qualis sit huiusmodi virtus, di che tipo sia questa forza. Essa viene descritta come dotata di una certa durata, ma non permanente. La virtus derelicta, quindi, non è né imperitura né fluente (cioè non è neppure destinata a dissiparsi quasi immediatamente); essa è una forza intermedia che perdura a tempo determinato. Per spiegare questa qualità precipua della virtus derelicta, Francesco di Marchia la paragona al calore generato da un fuoco nell’acqua. Scrive il francescano: «potest dici quod nec est forma simpliciter fluens, sed quasi media, quia per aliquod tempus permanens, sicut caliditas ab igne genita in aqua non habens esse permanens simpliciter sicut in igne, nec simpliciter etiam fluens ut calefactio ipsa, sed habet esse permanens ad determinatum tempus» (cfr. In Sent., IV, 1).

Francesco, inoltre, suggerisce che la virtus derelicta potrebbe essere introdotta dalle intelligenze angeliche nei corpi celesti garantendo la prosecuzione del loro moto per qualche tempo, anche dopo l’interruzione del movimento celeste da parte dell’intelligenza. Scrive infatti il francescano: «Ex equo sequitur ulterius quod intelligentia cessante movere caelum quod adhuc caelum moveretur sive revolveretur ad tempus per huiusmodi virtutem circularem motum exequentem et continuatem, sicut patet de rota figuli, quae revolvitur ad tempus cessante primo motore movere» (cfr. In Sent., IV, 1).

Francesco di Marchia, pur non portando alle estreme conseguenze le sue riflessioni sulla virtus derelicta (e pur non giungendo, dunque, a formulare conclusioni acute tanto quanto quelle buridaniane), testimonia, al pari di Buridano, la presenza di una secolare indagine critica sul movimento, alternativa a quella aristotelica.


Nota bibliografica:

per approfondire la teoria della virtus derelicta in Francesco di Marchia si consulti Clagett, M., La scienza della meccanica nel Medioevo, Feltrinelli, Milano, 1972.

Ddl Scalfarotto e i sette elementi di anticostituzionalità

La legge anti-omofobia, che alcuni, anche tra i parlamentari cosiddetti cattolici, auspicano sia al più presto approvata dal nostro Parlamento, è una legge inutile, perché i mezzi di tutela nei confronti degli eventuali abusi subiti dalle persone omosessuali sono già ampiamente previsti dal nostro ordinamento giuridico.

Tale legge, però, oltre a essere inutile, evidenzia un chiaro intento ideologico.

Il progetto di legge anti-omofobia, anche dopo l’emendamento che è stato effettuato e che ha espunto i riferimenti all’orientamento sessuale e all’identità di genere, non muta lo scopo sostanziale del provvedimento, che è quello di promuovere una funzione pedagogica e se è il caso rieducativa del popolo italiano, affinché giunga a considerare l’omosessualità un modo come un altro di vivere la sessualità e prenda finalmente atto che non esiste una “normalità”, perché non esiste una “natura umana”.

Questa legge che non ha alcuna urgenza e gravità sociale tale da essere inserita tra i primi provvedimenti all’esame del nuovo Parlamento, invero, è parte integrante di una strategia, che ha come obiettivo finale l’inserimento, in modo articolato, nell’ordinamento giuridico italiano, del matrimonio tra persone omosessuali e l’estensione, a questi, del diritto di adozione di minori.

L’approvazione di tale legge, come ho sostenuto qualche tempo fa, è il primo step per giungere a tale fine.

Per raggiungere più facilmente tale scopo, i promotori hanno ritenuto di innestare il progetto di legge anti omofobia su una legge speciale già esistente: la cd. “legge Mancino” n. 122/1993, modificativa della legge n. 654/1975, che ha recepito nel nostro ordinamento la Convenzione di New York del 1966 sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

A tale legge – che prevede forti sanzioni penali di tipo detentivo e accessorio a chi diffonde, incita a commettere, o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e che vieta, tra l’altro, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per i motivi suddetti, – si è pensato di aggiungere altre due “categorie protette”: quelle afferenti all’omofobia e alla transofobia.

Tali due nuove categorie che si intende inserire nella legge Mancino, oltre che evidenziare un vero e proprio pericolo per la libertà di pensiero e di espressione, pongono, tra l’altro, seri elementi di incostituzionalità della proposta di legge, che di seguito esaminiamo.

È utile, inizialmente, chiarire che i termini – omofobia e transfobia – hanno un’accezione incerta e comunque non prevista dal nostro ordinamento giuridico, il cui contenuto sarà determinato e non solo interpretato, dall’applicazione giurisprudenziale, con evidenti rischi di pronunce radicalmente difformi, a causa del significato discrezionale che di volta in volta l’autorità giudiziaria darà a tali termini.

1. Ciò individua una prima questione di costituzionalità e chiama in causa il principio di tassatività, direttamente collegato all’articolo 25 della Carta costituzionale. Viene, infatti, abbandonato un sistema penale fondato, per senso di realtà e garanzia, su dati oggettivi e diventano penalmente rilevanti, con conseguenze non lievi, viste le sanzioni in discussione, categorie non definite – per l’appunto, omofobia e transfobia –, la cui area di applicazione è ad alto rischio di arbitrarietà.
Oltre alla violazione del principio di tassatività per incertezza sull’oggetto effettivamente tutelato, le disposizioni progettate rischiano di violare il principio di tassatività anche sotto il profilo dell’idoneità descrittiva della proposizione normativa. I concetti di omofobia e transfobia non hanno precisione descrittiva e quindi risulta non chiaramente delimitato l’ambito dell’intervento punitivo.

2. Un’estensione così ampia della fattispecie incriminatrice chiama in causa l’articolo 21 della Costituzione, che tutela la manifestazione libera del proprio pensiero. Potrebbe, infatti, essere incriminato discrezionalmente da un giudice, secondo il dettato di tale legge, anche chi manifestasse l’opinione dell’esistenza in natura di maschio e femmina e della necessità che il diritto positivo sia fondato sul diritto naturale e ciò anche se tale opinione fosse esplicitata nell’assoluto rispetto di tutti, senza tradursi in alcuna condotta denigratoria, o comunque intrinsecamente illecita.

3. Proprio per i contorni incerti dei termini omofobia e transofobia, analogo richiamo va operato riguardo all’articolo 19 della Costituzione, con riferimento alle confessioni religiose, il cui insegnamento si basa sulla distinzione dei sessi derivante dalla natura. Il testo della legge in esame non impedirebbe in alcun modo, che talune azioni di tipo apostolico e catechistico di promozione della famiglia eterosessuale fondata sul matrimonio, che ponessero riserve nei confronti delle unioni tra persone omosessuali, rischino di tradursi in quella “propaganda” che è sanzionata dalla combinazione fra le nuove disposizioni e quelle delle leggi 122/1993 e 654/1975.

4. Un altro contrasto della legge è con l’articolo 18 della Costituzione che consente ai cittadini di associarsi liberamente. Il progetto di legge, invero, prevede alcune misure – sequestro, confisca dei beni, fino a giungere allo scioglimento – nei confronti di quelle associazioni i cui componenti siano condannati dalla nuova normativa.

5. Il testo, ancora, si pone in evidente contrasto anche con l’articolo 33 della Costituzione, che prevede la libertà di insegnamento. L’abnorme dilatazione delle fattispecie penali – esito delle nuove disposizioni che inseriscono i termini omofobia e transfobia, privi di un contenuto certo – pone a rischio la libertà di ricerca e d’insegnamento. Studi e/o terapie psicologiche, ad esempio, che avessero l’intento di risolvere il disagio di chi fosse orientato verso persone del medesimo sesso, finirebbero certamente per rientrare sotto il cono di attenzione della magistratura. Esistono, infatti, studi seri di psicologia, che insegnano che l’orientamento verso le persone del medesimo sesso è qualcosa da affrontare con equilibrio e delicatezza, sapendo che provoca non poco disagio in chi lo vive; ma, anche, che si tratta di una condizione che può essere positivamente risolta, superando situazioni difficili, come in più di un caso è accaduto.

6. L’inserimento dell’estensione nella “legge Mancino” dell’omofobia e transfobia, confligge con gli articoli 13 e 3 della Costituzione, nel punto in cui prevede, in aggiunta alla sanzione principale, la sanzione accessoria dell’attività in favore di associazioni di volontariato, comunque con finalità sociali, sotto un duplice profilo: a) si tratta di lavoro non retribuito, che dunque si traduce in una ingiustificata limitazione della libertà della persona, posto che interviene quando la pena inflitta è già stata espiata (si segnala in proposito che anche il lavoro prestato negli istituti penitenziari è retribuito); b) quell’attività potrebbe essere imposta anche alle dipendenze di associazioni a tutela delle persone omosessuali, come era nella prima stesura del testo base e come non è in alcun modo escluso dalla nuova versione: questa sorta di contrappasso aggiornato è ulteriormente limitativo, oltre che della libertà fisica, anche di quella di opinione.

7. L’innesto delle nuove disposizioni avviene formalmente sugli articoli della legge n. 654 del 13 ottobre 1975, a sua volta di ratifica e di esecuzione della convenzione contro le discriminazioni razziali, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. Le disposizioni contenute in una legge di ratifica devono muoversi lungo i binari dell’atto internazionale sottoscritto, cui si dà applicazione nell’ordinamento nazionale. Come per le leggi di conversione dei decreti legge costituisce orientamento consolidato della Corte Costituzionale il principio di congruità fra le modifiche apportate in sede di conversione rispetto all’oggetto originario del decreto legge, con la conseguenza che norme pur costituzionalmente legittime cadono sotto la censura della Consulta perché extra ordinem rispetto alla stesura iniziale del decreto, e come un decreto legislativo non può discostarsi dai principi e dai criteri indicati nella legge di delega, a pena – anche in tal caso – d’incostituzionalità, alla stessa maniera una legge di ratifica di una convenzione internazionale non può estendere la propria sfera di applicazione verso ambiti non presi in considerazione dal provvedimento concordato fra gli Stati firmatari. Nel caso specifico, oggetto della convenzione è la eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale: si tratta di un tema ben diverso dalla discriminazione su base omofoba o transfoba.
Vi è pertanto un evidente conflitto con gli articoli 10 e 11 della Costituzione, essendo violato il principio, insito in tali disposizioni, del corretto recepimento delle convenzioni e dei trattati internazionali attraverso gli strumenti normativi dell’ordinamento interno: è evidente nel caso in esame l’impropria estensione della convenzione di New York a un ambito neanche lontanamente immaginato dai sottoscrittori di quell’atto.

La proposta di legge anti-omofobia proprio perché s’innesta sulla legge Mancino, risente di tutti i rilievi d’incostituzionalità anzidetti, ed è, dunque, inaccettabile.

È, pertanto, da contrastare in modo radicale una sua approvazione, non essendo sufficienti a evitare abusi nella sua applicazione, neppure eventuali emendamenti che prevedano clausole di garanzia, poiché proprio l’indeterminatezza dei termini omofobia e transfobia lascerebbe, comunque, ampia discrezionalità ai giudici di riempire di contenuto e di interpretare tali categorie non definite dal nostro ordinamento giuridico, in modo gravemente lesivo della libertà di pensiero e di espressione, esponendo i “buoni” a un costante e defatigante (e costoso) contenzioso.

Non bisogna, infine, dimenticare che questa proposta di legge liberticida è la prima tappa di un processo di rieducazione del popolo italiano verso una sessualità liquida che mira a cambiare le basi della convivenza sociale depotenziando la famiglia.

Papa Francesco, però, intervistato dalla radio diocesana di Rio de Janeiro, ha ricordato a tutti che: «La famiglia è importante, è necessaria per la sopravvivenza dell’umanità. Se non c’è la famiglia, è a rischio la sopravvivenza culturale dell’umanità. La famiglia, ci piaccia o no, è la base».

Il Papa Comunista apre ai gay: e vissero tutti felici e contenti


Papa Francesco ci stupisce da oramai più di quattro mesi: un Papa che rompe la tradizione, parla alla gente, augura buon pranzo e non fa le vacanza come gli italiani in crisi. Un Papa innovatore a tal punto da essere comunista. Eh già, perché non può che essere definito così un Papa che parla della tenerezza proprio come Che Guevara e di indifferenza come Gramsci, che accenna alle periferie dell’esistenza rifacendosi a Fuksas, che apre ai Gay come forse solo Vendola riesce a fare.

Se qualcuno ha avuto il di continuare a leggere questo articolo, che solo nel suo primo paragrafo è riuscito a condensare una serie incredibile di controsensi, dimostrazione di follia pura, sappia che siamo riusciti a sintetizzare in quattro righe la linea editoriale di molti media nazionali su Papa Francesco. L’ultimo episodio che ha stuzzicato la fantasia di molti è rappresentato dall’intervista concessa dal Papa durante il volo di ritorno dal viaggio in Brasile per la GMG: il Papa ha parlato per quasi un’ora con i giornalisti, toccando marginalmente la questione “omosessualità”. I giornali – ovviamente – hanno aperto con i titoli più vari, estrapolando di fatto una sola frase: “Se una persona è gay, chi sono io per giudicarlo?”. Senza voler mancare di rispetto ai signori giornalisti e titolisti che lavorano solo per fare titoli accattivanti e vendere qualche copia in più, procediamo rapidamente a smontare l’impalcatura di invenzione create ad hoc per Papa Bergoglio, con la schiettezza e l’onestà di chi non guadagna nulla con un titolo interessante o un visitatore in più.

San Giovanni Bosco, esempio luminoso di cristiani impegnati nel sociale.
Per prima cosa appare indispensabile leggere le parole pronunciate dal Papa, per non ridurci a fare inutili commenti su citazioni oramai di seconda mano. “Si scrive tanto della lobby gay. Io finora non ho trovato in Vaticano chi ha scritto "gay" sulla carta d'identità. Bisogna distinguere tra l'essere gay, avere questa tendenza, e fare lobby. Le lobby, tutte le lobby, non sono buone. Se una persona è gay e cerca il Signore con buona volontà, chi sono io per giudicarlo? Il Catechismo della Chiesa cattolica insegna che le persone gay non si devono discriminare, ma si devono accogliere. Il problema non è avere questa tendenza, il problema è fare lobby e questo vale per questo come per le lobby d'affari, le lobby politiche, le lobby massoniche”.

Già alla luce di questa semplice operazione di trascrizione – anche detta “informazione” – Papa Francesco diventa un po’ meno comunista, o quantomeno ci viene il dubbio che non voterebbe per SEL… Un’ulteriore considerazione ci permette di comprendere quale sia la reale preparazione di chi è solito scrivere a livello nazionale su Papa e Chiesa: perché mai dovrebbe fare scalpore un’intervista in cui non si fa altro che ripetere il contenuto del Catechismo? Forse non tutti i giornalisti conoscono il Catechismo? E allora forse tanti, troppi articoli sulla Chiesa e su Papa Francesco non sono altro che giudizi espressi senza alcuna cognizione di causa, nascondendo magari un qualche intento ideologico anticlericale?
Ma, se qualcuno ancora fosse convinto che Papa Francesco possa rappresentare il partigiano modello, si interroghi sul ruolo fondamentale svolto nel sociale da tanti personaggi che vantavano la fede cattolica. Si interroghi anche sull’atteggiamento di dura condanna dell’allora arcivescovo di Los Angeles nei confronti della Teologia della Libreazione, di chiara ispirazione marxista-leninista. E si dia qualche risposta. E magari la prossima volta che vuole comprare il Fatto Quotidiano, risparmi un euro.


Processo Mediaset: rinvio per salvare anche il PD?

Finalmente è arrivato il 30 luglio. Generazioni di anti-berlusconiani si sono ritrovate nel preparare l’evento odierno in un’attesa quasi religiosa, generazioni di onesti cittadini attendono col fiato sospeso una sentenza che, vada come vada, segnerà il nostro Paese. Le considerazioni scontate sono all’ordine del giorno, e le conseguenza di una sentenza di condanna sono sicuramente le più facilmente immaginabili: sicuramente il primo ad essere terrorizzato da un’ipotesi del genere è il premier Letta, che non dubita della veridicità dell’equazione Berlusconi condannato=Letta a casa. Se infatti da una parte il Cavaliere continua a sostenere che le sue vicende giudiziarie hanno poco a che fare con il governo, appare realisticamente difficile immaginare un PdL privo di Berlusconi capace di mantenere l’alleanza di governo col PD: il rischio più grave è rappresentato dall’interdizione dai pubblici uffici, che renderebbe di fatto acefalo il movimento politico rappresentante milioni di elettori.


Il vero problema del governo però si chiama PD: qualunque sia la sentenza di oggi i democratici si troverebbero a doversi confrontare con l’acuirsi di una crisi interna datata ormai diversi mesi. L’ineleggibilità di Berlusconi e il voto sospensivo dei lavori in aula sono stati solo gli ultimi due sintomi di un caos regnante nel partito di Renzi: già, Matteo Renzi. Chissà che cosa si augura lui, che ha sempre sostenuto di voler mandare in pensione Berlusconi dopo averlo battuto alle urne e non in carcere per la sentenza di un qualche tribunale… Il PD oggi esploderà: se il Cavaliere viene condannato, si ritroverà probabilmente con un governo sfiduciato, un congresso da fissare e nuove elezioni da preparare, senza sapere nemmeno se il segretario sarà candidato premier o meno. Pochi giorni fa il senatore democratico Ugo Sposetti ha confidato al Fatto Quotidiano: “Se condannano Berlusconi per il PD sarà la fine: il partito non reggerà l’urto e salterà in aria come un birillo. Siamo politicamente annientati, nessuno ha ragionato di questa vicenda sul piano politico, non la reggeremo: per noi sarà una botta tremenda e il partito imploderà”. Se invece il governo Letta continuerà a vivere, il PD, “pur volendolo mandare a casa, dovrebbe sostenerlo. Comincerà allora una fase ancora più fessa di quella attuale”. L’equazione di Sposetti non fa una piega: chissà in quanti, a sinistra, hanno la sua stessa consapevolezza. Se il Cavaliere sarà assolto, chi terrà a bada la frangia del PD che si sente rappresentata dai 70 senatori firmatari della lettera “Basta autogol” di inizio luglio?

Appare probabile, a questo punto, che la difesa del Cavaliere oggi riesca ad ottenere un rinvio: una mezza vittoria del PdL, che sostiene che fissare la sentenza in tempi così rapidi sia stata l’ennesima dimostrazione dell’accanimento giudiziario nei confronti del proprio leader, e un sospiro di sollievo per il PD, che avrebbe quantomeno il tempo per preparare un congresso, sedare il caos interno e buttare giù due idee su una campagna elettorale che adesso lo troverebbe incredibilmente impreparato. Insomma, niente di più facile che la Cassazione oggi se ne esca con l’ennesima soluzione all’italiana, che accontenta tutti e nessuno.

Regolamento: Procedure per determinare la vincente di una gara

Le reti segnate in trasferta, i tempi supplementari ed i tiri di rigore sono i tre metodi approvati per determinare la squadra vincente quando il regolamento della competizione prevede che ci debba essere una vincente al termine di una gara che si è conclusa in parità.

Reti segnate in trasferta

Il regolamento della competizione può prevedere che, laddove le squadre giochino “in casa” dell’una e dell’altra, se il risultato complessivo delle reti segnate e subite è in parità al termine della seconda gara, le reti segnate in trasferta valgano il doppio.


Supplementari
Il regolamento della competizione può prevedere di giocare due ulteriori periodi di gioco uguali (tempi supplementari) che non superino i 15 minuti ciascuno. In tal caso, valgono le condizioni stabilite dalla Regola 8.

I tiri di rigore
Procedura
• L’arbitro sceglie la porta verso la quale i tiri di rigore devono essere eseguiti.
• L’arbitro procede al sorteggio lanciando una moneta e il capitano della squadra che vince il sorteggio decide se eseguire il primo o il secondo tiro.
• L’arbitro annota i tiri eseguiti.
• Le due squadre eseguono ciascuna cinque tiri, conformemente alle disposizioni menzionate qui di seguito.
• I tiri di rigore vengono eseguiti alternativamente da ciascuna squadra.
• Se, prima che le due squadre abbiano eseguito i loro cinque tiri di rigore, una di esse segna un numero di reti che l’altra non potrà realizzare terminando la serie dei tiri, l’esecuzione degli stessi sarà interrotta.
• Se dopo che le squadre hanno eseguito i loro cinque tiri di rigore, entrambe hanno segnato lo stesso numero di reti o non ne hanno segnata alcuna, si proseguirà con lo stesso ordine fino a quando una squadra avrà segnato una rete in più dell’altra, dopo lo stesso numero di tiri.
• Un portiere che si infortuna durante l’esecuzione dei tiri di rigore e non è più in condizione di continuare, potrà essere sostituito da un calciatore di riserva, sempre che la squadra non abbia già usufruito del numero massimo di sostituzioni consentite dalla competizione.
• Ad eccezione del caso precedente, solo i calciatori presenti sul terreno di gioco al termine della gara o, nell’eventualità, dei tempi supplementari, sono autorizzati ad eseguire i tiri di rigore.
• Ogni tiro di rigore è eseguito da un calciatore diverso e tutti i calciatori aventi diritto ad eseguire i tiri di rigore devono averne eseguito uno prima di eseguirne un secondo.
• Ogni calciatore avente diritto ad eseguire un tiro di rigore può in qualsiasi momento assumere il ruolo di portiere durante l’esecuzione dei tiri di rigore.
• Solo i calciatori aventi diritto ad eseguire i tiri di rigore e gli ufficiali di gara sono autorizzati a restare sul terreno di gioco durante l’esecuzione dei tiri di rigore.
• Tutti i calciatori, eccetto colui che esegue il tiro e i due portieri, devono restare all’interno del cerchio di centrocampo durante l’esecuzione dei tiri di rigore.
• Il portiere, il cui compagno esegue il tiro, deve restare sul terreno di gioco, all’esterno dell’area di rigore in cui si svolge l’esecuzione dei tiri, nel punto ove la linea dell’area di rigore interseca quella di porta.
• Se, al termine di una gara e prima dell’inizio dei tiri di rigore, una squadra ha un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria è tenuta a ridurre tale numero per eguagliarlo a quest’ultima ed al capitano della squadra spetta il compito di comunicare all’arbitro il nome e il numero di ciascun calciatore escluso dai tiri di rigore. Ogni calciatore così escluso non potrà partecipare ai tiri di rigore.
• Prima di dare inizio all’esecuzione dei tiri di rigore, l’arbitro deve assicurarsi che per ciascuna squadra un numero uguale di calciatori aventi diritto ad eseguire i tiri si trovi all’interno del cerchio di centrocampo.
Salvo disposizioni contrarie, queste sono le Regole di Gioco e le decisioni dell’IFAB, che devono essere applicate in occasione dei tiri di rigore.

Strage di Bologna: impronta fascista?


La strage della Stazione Bologna è stata attribuita in via definitiva a Francesca Mambro e Giuseppe Fioravanti. Sulla stazione è stata posta una targa a ricordo della ‘strage fascista’. VSembrerebbe tutto a posto, tuttavia ragionevoli dubbi sorgono in merito alla presunta paternità fascista dell’attentato sia riguardo il movente che il principale testimone che hanno contribuito alla condanna dei due sopranominati NAR.
Il Corriere ha pubblicato un’intervista all’ex presidente della Commissione Stragi, Giovanni Pellegrino, in cui l’ex senatore PDS ha sostenuto che il movente attribuito ai condannati per quell’eccidio, gli ex terroristi neri Francesca Mambro e Giusva Fioravanti, “non ha alcun senso”. Mambro e Fioravanti hanno ammesso altri delitti assai gravi per i quali hanno ricevuto condanne pesantissime; ma si sono sempre professati innocenti per quella bomba alla stazione di Bologna il 2 agosto del 1980. Adesso la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna per Luigi Ciavardini che sarebbe stato l’autore materiale di quel mostruoso gesto terroristico.
Senza iscriversi al fronte degli innocentisti che sostiene per partito preso l’assoluta estraneità di Francesca Mambro e Giusva Fioravanti per la strage di Bologna del 1980, occorre notare che da quando Mambro e Fioravanti sono stati chiamati in causa per quella vicenda i dubbi sono sempre aumentati e le certezze sempre diminuite.
Le perplessità sorgono dalle ragioni connesse all’annullamento della condanna di Luigi Ciavardini, e anche perché, come dice l’ex presidente della Commissione Stragi, non è verosimile né credibile la ricostruzione del fine politico della strage di Bologna che è sempre stato accostato, quasi si trattasse di un remake, a quello della bomba di piazza Fontana del 12 dicembre 1969.
Per fortuna questi dubbi sono ormai condivisi anche da quelle forze politico-culturali politicamente nemiche dei “neri” (oggi radicali) Mambro e Fioravanti. Un giornalista di sinistra, Gianluca Semprini, ha scritto un libro per la Bietti, “La strage di Bologna e il terrorista sconosciuto”, in cui spiega come per quell’orribile delitto (85 morti, oltre duecento feriti) a carico dei due ex terroristi non ci sia altro che l’assai dubbia parola di un pentito della banda della Magliana, Massimo Sparti.
Il 5 agosto 2003 Furio Colombo ha pubblicato sull’ Unità un articolo molto coraggioso in cui raccontava di aver “scritto e detto” – prima, da giornalista, su Panorama e su Repubblica , poi da parlamentare PDS – “di non credere che Francesca Mambro e Valerio Fioravanti fossero gli esecutori della strage alla stazione di Bologna” e di esserli andato a trovare, con questo spirito, in carcere. Dopodiché ha aggiunto che “non ci sono dubbi sulla matrice fascista della strage di Bologna”. Un evento luttuoso di cui poi, però, ha parlato in questi termini: “Una strage feroce, immensa e misteriosa, eseguita da mani oscure per motivi che restano oscuri e che forse sono ancora adesso protetti dalla condanna definitiva di due apparenti colpevoli”.
Colombo ha messo, come si suole dire, il dito nella piaga. Probabilmente qualcuno – in primo luogo i parenti delle vittime – teme che un’assoluzione di Mambro e Fioravanti possa rimettere in discussione la “matrice fascista” di quel misfatto e lasciarlo impunito. Ma per delitti di tale gravità (in realtà per qualsiasi delitto) non possiamo permetterci di additare degli innocenti alla colpevolezza solo perché questo ci conferma nell’idea che ci siamo fatti del delitto stesso. Non c’è alcun dubbio: quel processo è da rifare e se contro i due terroristi dei Nar non verranno fuori le prove convincenti che fin qui non sono emerse dovremmo avere, tutti, l’onestà intellettuale di chiedere a gran voce che il marchio dell’infamia (limitatamente a quel che riguarda Bologna) venga tolto dalla fronte di Francesca Mambro e Giusva Fioravanti.
Massimo Sparti, che viene citato più sopra, è il testimone che ‘inchiodò’ Mambro e Fioravanti sostenendo che due giorni dopo la strage Fioravanti era stato da lui a Roma per chiedergli documenti falsi per lui e la Mambro. E parlando aveva testualmente detto: ‘Visto che botto?’.
«Mio padre nella storia del processo di Bologna ha sempre mentito». Lo ha rivelato, in un’intervista esclusiva al Gr1, Stefano Sparti, figlio di Massimo Sparti, il pentito, testimone principale dell’accusa nel processo di Bologna, che ha inchiodato Francesca Mambro e Valerio Fioravanti. «Mio padre – ha spiegato Stefano Sparti – ha sempre affermato di essere a Roma due giorni dopo la strage di Bologna per ricevere la richiesta di documenti falsi da parte di Fioravanti e Mambro. In realtà eravamo tutti a Cura di Vetralla, vicino Viterbo, nella nostra casa di campagna, pronti a partire per le vacanze, nei giorni precedenti, nei giorni successivi e nel giorno stesso della strage».
Sparti, dopo avere accusato i due terroristi, viene scarcerato nel maggio del 1982 perché gli viene diagnosticato, dai sanitari del penitenziario di Pisa un tumore al pancreas. Massimo Sparti, secondo il racconto del figlio, avrebbe mentito anche sulla sua malattia, un tumore al pancreas che gli permise di uscire di galera nel 1981. «Mio padre – ha dichiarato Stefano Sparti – si è sempre vantato, di fronte a noi, con altre persone, di avere le lastre di un’altra persona, relative a una malattia che in realtà lui non aveva, cioè il tumore. Un’altra cosa a cui aveva fatto più volte riferimento è che aveva trovato una via per riuscire ad avere in carcere anfetamine così da simulare il dimagrimento da tumore».
Nel 1981 i medici dell’ospedale penitenziario di Pisa certificano che Sparti è un malato terminale e gli viene concessa dai magistrati di Bologna la libertà provvisoria. Nonostante la diagnosi – tumore al pancreas allo stadio terminale – Sparti rifiuta qualsiasi tipo di terapia, in particolare quella chirurgica. Una volta dimesso e scarcerato, torna a Roma e il 6 marzo 1982 è ricoverato all’Ospedale San Camillo. Dopo circa un mese di accertamenti, Sparti viene operato per una laparotomia esplorativa: «Negativa l’esplorazione dello stomaco, duodeno, fegato e pancreas». Il tumore è sparito. Nel maggio del 1997, quando i carabinieri vanno al San Camillo per acquisire la cartella clinica di Sparti, su ordine del pubblico ministero di Bologna, scoprono che la cartella è andata distrutta a seguito di un incendio scoppiato il 20 settembre 1991 proprio nell’archivio del nosocomio. Stefano ha quindi raccontato di essere andato a trovare il padre in una clinica, tre giorni prima che morisse, perché voleva «chiudere il cerchio»: «Quando gli chiesi come mai si fosse infilato in quella situazione mi disse ‘mi dispiace ma non potevo fare altrimenti’». Quanto al perché non abbia rivelato prima tutto ciò ai magistrati, Stefano Sparti ha risposto: «Sto pensando di andare sinceramente. Non che questo possa cambiare la situazione perché ho visto come sono state trattate le tre persone che hanno sempre detto la verità: mia madre, mia nonna e la tata. Non sono mai state credute».

Nel 1980 l’Impero (sovietico) scricchiolava, i servizi segreti del Patto Atlantico ne erano a conoscenza e quella strage è stato il primo colpo di coda di un Regime che non sapeva come rinnovarsi, che doveva vivere con un “mostro” da combattere perché per quello era stato progettato, costruito e sostenuto. I fatti ritornano, anche oggi siamo in una situazione in cui si deve trovare un “contro” che unisca.

26 luglio 1953: la rivoluzione rossa a Cuba.

In un giorno d'estate di 60 anni fa, ebbe luogo l'assalto alla caserma MOncada. Fu l'inizio di una nuova era per Cuba, perché l’attacco, seppure infruttuoso, diede il via alla Rivoluzione cubana che portò al rovesciamento del regime dittatoriale di Fulgencio Batista. Il fatto ispirò il nome del movimento di rivolta, che si chiamo “Movimiento 26 de julio” (Movimento del 26 di luglio), l'organizzazione creata da Fidel Castro nel 1955 con l’intento, appunto, di rovesciare la dittatura di Batista, ma non solo. Infatti i piani di Castro erano anche quelli di sovvertire l'ordine economico del paese, e garantire diritti e autorità alle forze comuniste. Al movimento si unirono poi molti militanti del “Movimiento nacionalista revolucionario”. Le adesioni più significative furono quelle di Ernesto Guevara (detto “Che”) e di Camilo Cienfuegos. L’organizzazione si ispirava alla tradizione socialista rivoluzionaria e al pensiero umanista, libertario e antimperialista di José Martí.

Durante l’assalto alla base militare Moncada di Santiago di Cuba molti rimasero uccisi. Fidel Castro e suo fratello Raúl furono arrestati e subirono un processo, che per alcuni versi si può definire politico, per molti altri più che giusto, visto che vennero uccisi molti civili, per il semplice motivo di sostenere il governo di Batista. Durante il processo Fidel Castro pronunciò la famosa frase. “La historia me absolverá”(La storia mi assolverà). Alla fine fu condannato a scontare una pena di 16 anni nel carcere di massima sicurezza dell’Isola dei Pini. 

Quando, nel 1955, Batista liberò tutti i prigionieri politici, Fidel e Raúl furono mandati in esilio in Messico, dove cercarono di radunare altri esuli cubani per riorganizzare il movimento rivoluzionario. Fu durante l’esilio che Fidel Castro incontrò ilmedico argentino Ernesto Guevara, che si unì al gruppo.

Nel novembre del 1956 una squadra di 82 ribelli si imbarcò sulla nave Granma diretta a Cuba. Appena giunti sull’isola furono attaccati: solo 12 persone riuscirono a salvarsi, fra essi Fidel, Raúl, Ernesto Guevara e l’italiano Gino Donè Paro. Gli altri furono catturati e condannati a morte.

Questo primo gruppetto di persone si nascose sulle montagne della Sierra Maestra e si fece crescere la barba (nessuno aveva a disposizione rasoi e lamette). Furono perciò soprannominati “barbudos”, ottennero il sostegno della popolazione locale, riuscirono a crescere numericamente e a organizzare rapide incursioni diventando un vero pericolo per Batista.Quando l’offensiva di Batista (operazione Verano) si schiantò contro Castro, il morale dell’esercito cadde a picco: le truppe ribelli iniziarono l’offensiva avanzando in due gruppi (columnas), due fronti mobili guidati da Che Guevara e da Camilo Cienfuegos che procedettero verso ovest e verso la capitale.I fratelli Castro e Juan Almeida diressero i quattro fronti nella Provincia di Oriente. Dopo la vittoria di Cienfuegos nella battaglia di Yaguajay e la vittoria di Guevara nella storica battaglia di Santa Clara, le due colonne arrivarono a l’Avana. Batista preferì mettersi in salvo con il suo tesoro fuggendo nella Repubblica Dominicana nella notte del 31 dicembre 1958.Il primo gennaio del 1959 l’Avana venne occupata dalle truppe ribelli e il 2 gennaio fu la volta di Santiago. L’8 gennaio 1959, Fidel Castro scese dalla Sierra Maestra ed entrò a l’Avana insieme al resto dei guerriglieri. La rivoluzione era compiuta. Ma per molti anni molti particolari brutali di tale rivoluzione vennero nascosti: le figure di Guevara, Castro e suo fratello vengono ancora oggi descritte come degli eroi senza macchia, ma non può essere così: Cuba passò da uno stato di assenza di libertò, ad una situazione migliore, ma molto simile: non c'era libertà religiosa(una timida apertura c'è da qualche anno, lo dimostra la visita col papa che ha avuto Castro, che ha portato ad un accordo tra S.Sede e l'Havana per il 15 agosto, ora festa nazionale), scarseggiava, e scarseggia ancor'oggi, la libertà d'espressione e di stampa.

Grave fu anche l'uso incondizionato delle armi che porta ancora oggi Cuba ad essere considerata una delle nazioni più pericolose al mondo.
Non dimentichiamoci anche che Cuba non ha regolari elezioni da molto tempo. O meglio, su questo punto è meglio fermarsi un attimo. Le elezioni per l'Assemblea Nazionale del Potere Popolare si svolgono in due fasi: in un primo momento i candidati vengono scelti in una sorta di elezioni primarie e l'accettazione della candidatura è subordinata al vaglio del comitato elettorale. Successivamente i candidati sono sottoposti al vaglio del corpo elettorale provinciale e devono conquistare la metà più uno dei consensi per essere eletti. Hanno diritto di voto i cittadini cubani incensurati e maggiorenni (l'età prevista per il raggiungimento della maggiore età a Cuba è 16 anni). Ma, attenzione, notiamo che, nessun partito politico è autorizzato a nominare candidati o fare campagna elettorale. La Costituzione riconosce il diritto di parola di ognuno ma l'articolo 62 limita l'esercizio delle libertà personali affermando che queste non possono essere esercitate in contrasto con lo Stato socialista e con la volontà popolare di edificare il comunismo. Gli oppositori del sistema politico vigente sostengono che queste condizioni implichino la non libertà dei processi elettorali. Fidel Castro ha ricoperto ininterrottamente la carica di Presidente, venendo sempre eletto all'unanimità dall'Assemblea, fin dall'adozione della Costituzione del 1976, quando sostituì Osvaldo Dorticós Torrado. Il 18 febbraio 2008, dopo 49 anni di presidenza, Fidel Castro ha dichiarato che non avrebbe accettato una nuova elezione alla Presidenza del Consiglio di Stato e del consiglio dei Ministri. L'incarico è adesso ricoperto da Raul Castro Ruz, fratello minore di Fidel nonché Generale Rivoluzionario dal 1958. 

Ma allora, siamo sicuri che Cuba sia davvero libera?